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COLLEGIO PROVINCIALE DI SALERNO

I ripetuti quesiti e le continue istanze relative al rapporto tra infermiere professionale e infermiere pediatrico,
già vigilatrice d'infanzia, e tra quest'ultimo e puericultrice (ovvero assistente all'infanzia) induce questo Collegio
a chiarire, in modo pubblico, tali rapporti secondo la normativa nazionale e quella europea.

In via preliminare va fatto presente che i profili professionali tra infermiere e infermiere pediatrico sono del tutto distinti
tra loro, in quanto ciascuna delle due figure ha un proprio corso di formazione e titolo di studio, da tale distinzione
deriva la differente natura del secondo elemento del profilo professionale cioè l'abilitazione e conseguentemente il terzo,
vale a dire la sfera di competenza professionale.

In forza di tale ragione sempre sussistente dal momento dell'istituzione della figura originaria della vigilatrice d'infanzia,
avvenuta con la legge 19 luglio 1940, n. 1098, l'art. 8 di questa al comma 4 si faceva carico di disporre che
"Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette,
ugualmente le vigilatrici d'infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per
infermiere professionali". La riportata disposizione sta chiaramente a significare che l'infermiere professionale per poter
esercitare la competenza della vigilatrice d'infanzia, oggi infermiere pediatrico, doveva conseguire il relativo diploma
di Stato e viceversa quest'ultima per espletare quella dell'infermiere professionale quello corrispondente.

Tale sistema normativo italiano era in coerenza con quello europeo introdotto dall'Accordo di Strasburgo del 25 ottobre
1967, ratificato dallo Stato italiano con la legge 15 novembre 1973, n. 795, la quale all'art. 1, comma 2, precisava che
"Il termine <infermiera> sta ad indicare esclusivamente le infermiere o gli infermieri professionali ", specificando che
detto termine non era applicabile alle infermiere/i addette "alla cura dei neonati e dei bambini malati ".

A tali disposizioni legislative, nazionali ed europee, si adeguava la giurisprudenza, anche della Suprema Corte di
Cassazione, dichiarando che l'esercizio dell'attività propria della vigilatrice d'infanzia anche da parte dell'infermiere
professionale o di quest'ultimo da parte della vigilatrice d'infanzia senza il possesso del relativo diploma di Stato
consuma il reato di abusivo esercizio di professione, previsto e punito dall'art. 348 del codice penale.

Va rilevato che del predetto reato rispondono non solo i singoli che effettivamente pongono in essere
l'attività abusiva, ma per concorso, ai sensi dell'art. 110 del medesimo codice, anche coloro che solo consentono o
ancor peggio richiedono tale attività.

Le intervenute modifiche sui due profili professionali alcuna incidenza assumono in tal senso, per il fatto che resta
immutata la ragione di fondo, vale a dire che si è innanzi a due professioni distinte.

Quanto al rapporto tra puericultrice e vigilatrice d'infanzia/infermiere pediatrico, esso è reso tuttora chiaro già da
quanto si apprende dal confronto tra quanto disposto dall'art. 10 della originaria legge 1098/40 rispetto all'art. 13,
che di seguito si riportano: art. 10 "Il diploma di Stato di vigilatrice abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato ";
art. 13 "La licenza di puericultrice abilita all'assistenza del bambino sano ", assistenza di poi specificata quale attività
semplicemente ludica.

Il raffronto tra le due disposizioni permette di affermare che il titolo della vigilatrice è qualificato diploma di Stato,
mentre quello della puericultrice semplice licenza, tanto a conferma che quella della prima è per la legge
professione sanitaria ed inoltre intellettuale, ai sensi dell'art. 2229 codice civile per la voluta iscrizione all'albo del
Collegio, tali qualificazioni non essendo possibili per la puericultrice.

Anche qui va fatto presente che tutte le intervenute modifiche non hanno addotto alcun mutamento alla distinzione
tra le due figure, così che qualora la puericultrice abbia ad esercitare attività appartenente alla sfera di competenza
dello infermiere pediatrico consuma il reato di cui al richiamato art. 348 del codice penale, del quale rispondono per
concorso anche coloro i quali richiedono o solo permettono tale abuso.


               Il Presidente
                Carlo CELENTANO

 

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