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Riscontro al quesito avanzato dal collega Michele SPIOTTA, il quale chiede di sapere se
“un infermiere addetto alla sala operatoria ha tra i propri compiti anche quello di assistere il
chirurgo al campo e quello di strumentare”e “come si deve comportare un infermiere
se nonostante il numero insufficiente di personale, i medici decidano comunque di dare corso
ad un intervento chirurgico”
.
Si è innanzi ad un quesito che implica diversi aspetti quali quello preliminare della ortodossa
composizione di una equipe di camera operatoria, la sua determinazione numerica, la sua
identificazione,vale a dire da chi deve essere composta, ecc. Nel tentativo di dare risposta
a siffatti aspetti, abbiamo girato la questione all’ufficio legale del Collegio, di cui proponiamo
le seguenti considerazioni:
1.    la più preliminare di esse è quella relativa alla identificazione dei professionisti che dovrebbero
comporre l’equipe della sala operatoria, in relazione alla natura differenziatadegli interventi
chirurgici, cioè a quale area funzionale chirurgica essi appartengono, cioè chirurgia generale,
ortopedica-traumatologica, oculistica, otorinolaringoiatra, urologica, neuroch., cardiochirurgia, ecc..
A tal proposito va tenuto conto del Decreto del Ministero della Sanità del 13 settembre 1988,
avente per oggetto gli standard ospedalieri, al quale si uniformò la legge della Regione Campania
11 gennaio 1994, n° 32.

Ambedue dette fonti normative si ispiravano al principio che, come l’equipe medica di camera operatoria
mutava secondo la specialità chirurgica, così altrettanto l’equipe infermieristica, in quanto questa era
prevista per ogni divisione o reparto in modo tale che la composizione dell’equipe operatoria doveva
essere composta, insieme ai medici, dagli stessi infermieri del reparto o divisione.
In siffatta previsione normativa era contenuta un’esatta concezione, in forza della quale si voleva che,
gli infermieri addetti al reparto o divisione avendo partecipato all’intervento chirurgico,avevano maggiore
informazione dello stato di degenza del paziente, con la conseguenza di poter dare allo stesso una più
consapevole e responsabile assistenza.
In sostanza, come l’equipe medica di ogni singola struttura specialistica chirurgica, anche quella
infermieristica era numericamente prevista per la partecipazione alla camera operatoria,
quanto a quelle strutture che per loro natura implicano necessariamente tale attività.
Tanto stava chiaramente a significare che non doveva esservi un’equipe infermieristica, che formava
l’organico fisso, continuo e permanente della camera operatoria.
Pertanto, anche se per la gran parte sussiste tale stato di cose, esso, oltre che essere in contrasto
con la normativa in materia, è in contrasto, altresì, con una funzionale organizzazione.
Da quanto precede si deduce che necessariamente l’equipe infermieristica, così come quella medica,
ha composizione diversa secondo la specialità chirurgica,nonchè maggiore competenza specifica.
2.    A seguito dell’art. 3, comma 1bis, del D.L.vo 19/06/1999, n° 229 (cosiddetta legge Bindi o terza riforma),
l’organizzazione dei servizi e la pianta organica che ne è un elemento, nel rispetto della normativa
nazionale ed europea (di cui in particolare quella che disciplina i profili professionali), sono affidate all’atto
aziendale.
Questo viene emanato dal Direttore Generale, nel convincimento che nel rispetto suddetto sia maggiormente
in grado di poter rispondere alle esigenze locali in ragione della maggiore o pur minima differenza
di domanda di salute, mutevole da luogo a luogo.
Pertanto, non sussistendo una normativa la quale vuole l’organico del blocco operatorio come un a sé,
volendosi al contrario che detto blocco venga volta a volta composto secondo la specialità
medico-chirurgica interessata, anche detto atto dovrebbe adeguarsi a tale previsione normativa,
nella quale è vano ricercare una norma la quale sic et simpliciter regoli la camera operatoria come
struttura ospedaliera a sé.
Invero, nel caso della camera operatoria prevista come struttura a sé, non è dato di poter
seguire i parametri della degenza, cioè riportarsi alle aree della medicina, all’interno di esse alle
specialità e rispetto ad ambedue prima al modulo di posti letto e poi in connessione ad
esso all’organico di medici e infermieri.
Tanto non esclude che in fatto, al cospetto della diffusa organizzazione della camera operatoria
con un organico infermieristico a sé, venga avvertita la questione prospettata da SPIOTTA,
il quale parlando di insufficienza dell’organico infermieristico della camera operatoria, in sostanza
rende manifesto che anche rispetto ad essa, così come di fatto impropriamente organizzata, si presenta
esistente la necessità di determinare il rapporto tra carico di lavoro e numero dei professionisti infermieri
adibiti alle esigenze operatorie, non escludendosi che queste richiedono di essere soddisfatte secondo
le diverse nature di esse.
E’ ben evidente che le affermazioni che precedono, vengono fatte, ignorando l’entita dell’effettiva
insufficienza lamentata da Spiotta, vale a dire che non si conoscono il carico di lavoro, cioè il numero
di interventi chirurgici e la loro diversità in ragione della loro natura e a fronte di tanto l’organico
di infermieri effettivamente esistente.
Ne consegue che, in mancanza di dette notizie, ci fondiamo del tutto sulla generica notizia data dall’esponente,
cioè la carenza di infermieri, ma per tale motivo non ci è dato do pater essere specificamente precisi e
quantificare l’organico dovuto.
3.    tale ultimo rilievo ci permette di far presente che la nostra risposta al quesito“come si deve comportare
un infermiere se nonostante il numero insufficiente di personale,i medici decidano comunque di dare corso
ad un intervento chirurgico”
non può essere specifica e precisa, richiedendo essa diverse precisazioni
relative alle condizioni nelle quali versa il singolo caso e, quindi, dedurre dal complesso di essi.
Pertanto si è costretti ad una risposta fondata solo sui principi.
In tal senso precisiamo preliminarmente che va impegnato il criterio del contemperamento degli interessi,
secondo il quale va giudicato in ragione della urgenza, nel senso che la probabilità del danno al paziente
è maggiore se non si opera, sussistendo buone ragioni per ritenere che, nonostante l’insufficienza dell’organico
infermieristico, l’intervento possa sortire risultato positivo.
Qualora, per contro, rispetto all’intervento da effettuare non si presenta alcuna urgenza, non avendosi lo stato
di necessità e non verificandosi alcun danno grave al paziente, si potrebbe non procedere all’intervento.
Di solito le carenze di organico sono tali che non impediscono la funzionalità dovuta a tutela della salute,
ma tanto avviene con maggiore onere del personale sanitario,che si trova costretto ad un carico di lavoro
eccessivo, dal quale deriva una stanchezza che può risolversi a danno dei pazienti con responsabilità dei
professionisti.
E’ anche per tale motivo che le carenze di organico, in specie in camera operatoria,meriterebbero di essere
considerate con somma accortezza e diligenza.
Pertanto il quesito non va proposto nei confronti dei medici, dal momento che anche questi lo dovrebbero
proporre nei confronti dell’Amministrazione, quale prima responsabile della composizione dell’organico infermieristico
e conseguentemente di qualsiasi evento di danno a carico dei pazienti, qualora questo è dimostrato che è
addebitabile alla causa in questione, vale a dire l’insufficienza del personale sanitario addetto alla camera operatoria.
La possibilità di declinare ogni responsabilità sull’Amministrazione è realizzabile con atto formali scritti, indirizzati al
Direttore Generale e al Direttore Sanitario, con i quali si fa rilevare lo stato di pericolo al quale dà luogo la carenza lamentata.
A tanto dovrebbe provvedere il Dirigente del Servizio Infermieristicosu sollecitazione dell’infermiere coordinatore della camera operatoria.
Però appare anche ben evidente che il giudizio di dare corso ad un intervento chirurgico, sotto il profilo della opportunità con
riferimento all’incidenza della carenza di collaborazione infermieristica, è affidato non secondariamente anche ai medici e,
insieme ad essi, ripetiamo, al Dirigente del Servizio Infermieristico, istituito dagli artt. 5 e 6 della legge 10.08.2000, n° 251,
e in via gradata, al coordinatore ovvero caposala della stessa camera operatoria.
Si ribadisce che la presente risposta al quesito avanzato da Spiotta, è stata possibileformularla in via generale e astratta,
così come è il quesito, in quanto in mancanza di qualsiasi dato relativo alle condizioni del caso concreto non si può
riferire allo stesso in modo specifico.
Essa, però, contiene comunque i principi con i quali è possibile valutare il caso;non omettendo di aggiungere che qualora
saranno comunicate tutte le notizie ed i dati concreti, la risposta potrà essere adeguata.


               Il Presidente
                Carlo CELENTANO

 

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