Riscontro
al quesito avanzato dal collega Michele SPIOTTA, il quale chiede di sapere se
un infermiere addetto alla sala operatoria ha tra i propri compiti
anche quello di assistere il
chirurgo al campo e quello di strumentaree come si deve comportare un
infermiere
se nonostante il numero insufficiente di personale, i medici decidano comunque di
dare corso
ad un intervento chirurgico.
Si è innanzi ad un quesito che implica diversi aspetti quali quello preliminare della
ortodossa
composizione di una equipe di camera operatoria, la sua determinazione numerica, la
sua
identificazione,vale a dire da chi deve essere composta, ecc. Nel tentativo di dare
risposta
a siffatti aspetti, abbiamo girato la questione allufficio legale del Collegio, di
cui proponiamo
le seguenti considerazioni:
1. la più preliminare di esse è quella relativa alla
identificazione dei professionisti che dovrebbero
comporre lequipe della sala operatoria, in relazione alla natura
differenziatadegli interventi
chirurgici, cioè a quale area funzionale chirurgica essi appartengono, cioè
chirurgia generale,
ortopedica-traumatologica, oculistica, otorinolaringoiatra, urologica, neuroch.,
cardiochirurgia, ecc..
A tal proposito va tenuto conto del Decreto del Ministero della Sanità del
13 settembre 1988,
avente per oggetto gli standard ospedalieri, al quale si uniformò la legge della Regione Campania
11 gennaio 1994, n° 32.
Ambedue dette fonti normative si ispiravano al principio che, come lequipe
medica di camera operatoria
mutava secondo la specialità chirurgica, così altrettanto lequipe
infermieristica, in quanto questa era
prevista per ogni divisione o reparto in modo tale che la composizione
dellequipe operatoria doveva
essere composta, insieme ai medici, dagli stessi infermieri del reparto o
divisione.
In siffatta previsione normativa era contenuta unesatta concezione, in forza della
quale si voleva che,
gli infermieri addetti al reparto o divisione avendo partecipato allintervento
chirurgico,avevano maggiore
informazione dello stato di degenza del paziente, con la conseguenza di poter dare
allo stesso una più
consapevole e responsabile assistenza.
In sostanza, come lequipe medica di ogni singola struttura specialistica chirurgica,
anche quella
infermieristica era numericamente prevista per la partecipazione alla camera
operatoria,
quanto a quelle strutture che per loro natura implicano necessariamente tale
attività.
Tanto stava chiaramente a significare che non doveva esservi unequipe
infermieristica, che formava
lorganico fisso, continuo e permanente della camera operatoria.
Pertanto, anche se per la gran parte sussiste tale stato di cose, esso, oltre che
essere in contrasto
con la normativa in materia, è in contrasto, altresì, con una funzionale
organizzazione.
Da quanto precede si deduce che necessariamente lequipe infermieristica, così come
quella medica,
ha composizione diversa secondo la specialità chirurgica,nonchè maggiore
competenza specifica.
2. A seguito dellart. 3, comma 1bis, del D.L.vo
19/06/1999, n° 229 (cosiddetta legge Bindi o terza riforma),
lorganizzazione dei servizi e la pianta organica che ne è un elemento, nel
rispetto della normativa
nazionale ed europea (di cui in particolare quella che disciplina i profili
professionali), sono affidate allatto
aziendale.
Questo viene emanato dal Direttore Generale, nel convincimento che nel rispetto suddetto
sia maggiormente
in grado di poter rispondere alle esigenze locali in ragione della maggiore o pur
minima differenza
di domanda di salute, mutevole da luogo a luogo.
Pertanto, non sussistendo una normativa la quale vuole lorganico del blocco
operatorio come un a sé,
volendosi al contrario che detto blocco venga volta a volta composto secondo la
specialità
medico-chirurgica interessata, anche detto atto dovrebbe adeguarsi a tale previsione
normativa,
nella quale è vano ricercare una norma la quale sic et simpliciter regoli la camera
operatoria come
struttura ospedaliera a sé.
Invero, nel caso della camera operatoria prevista come struttura a sé, non è dato di
poter
seguire i parametri della degenza, cioè riportarsi alle aree della medicina,
allinterno di esse alle
specialità e rispetto ad ambedue prima al modulo di posti letto e poi in
connessione ad
esso allorganico di medici e infermieri.
Tanto non esclude che in fatto, al cospetto della diffusa organizzazione della camera
operatoria
con un organico infermieristico a sé, venga avvertita la questione prospettata da
SPIOTTA,
il quale parlando di insufficienza dellorganico infermieristico della camera
operatoria, in sostanza
rende manifesto che anche rispetto ad essa, così come di fatto impropriamente
organizzata, si presenta
esistente la necessità di determinare il rapporto tra carico di lavoro e numero dei
professionisti infermieri
adibiti alle esigenze operatorie, non escludendosi che queste richiedono di essere
soddisfatte secondo
le diverse nature di esse.
E ben evidente che le affermazioni che precedono, vengono fatte, ignorando
lentita delleffettiva
insufficienza lamentata da Spiotta, vale a dire che non si conoscono il carico di
lavoro, cioè il numero
di interventi chirurgici e la loro diversità in ragione della loro
natura e a fronte di tanto lorganico
di infermieri effettivamente esistente.
Ne consegue che, in mancanza di dette notizie, ci fondiamo del tutto sulla generica
notizia data dallesponente,
cioè la carenza di infermieri, ma per tale motivo non ci è dato do pater essere
specificamente precisi e
quantificare lorganico dovuto.
3. tale ultimo rilievo ci permette di far presente che
la nostra risposta al quesitocome si deve comportare
un infermiere se nonostante il numero insufficiente di personale,i medici decidano
comunque di dare corso
ad un intervento chirurgico non può essere specifica e precisa,
richiedendo essa diverse precisazioni
relative alle condizioni nelle quali versa il singolo caso e, quindi, dedurre dal
complesso di essi.
Pertanto si è costretti ad una risposta fondata solo sui principi.
In tal senso precisiamo preliminarmente che va impegnato il criterio del contemperamento
degli interessi,
secondo il quale va giudicato in ragione della urgenza, nel senso che la
probabilità del danno al paziente
è maggiore se non si opera, sussistendo buone ragioni per ritenere che, nonostante
linsufficienza dellorganico
infermieristico, lintervento possa sortire risultato positivo.
Qualora, per contro, rispetto allintervento da effettuare non si presenta alcuna
urgenza, non avendosi lo stato
di necessità e non verificandosi alcun danno grave al paziente, si potrebbe non
procedere allintervento.
Di solito le carenze di organico sono tali che non impediscono la funzionalità dovuta a
tutela della salute,
ma tanto avviene con maggiore onere del personale sanitario,che si trova costretto
ad un carico di lavoro
eccessivo, dal quale deriva una stanchezza che può risolversi a danno dei pazienti
con responsabilità dei
professionisti.
E anche per tale motivo che le carenze di organico, in specie in camera
operatoria,meriterebbero di essere
considerate con somma accortezza e diligenza.
Pertanto il quesito non va proposto nei confronti dei medici, dal momento che anche questi
lo dovrebbero
proporre nei confronti dellAmministrazione, quale prima responsabile della
composizione dellorganico infermieristico
e conseguentemente di qualsiasi evento di danno a carico dei pazienti, qualora
questo è dimostrato che è
addebitabile alla causa in questione, vale a dire linsufficienza del personale
sanitario addetto alla camera operatoria.
La possibilità di declinare ogni responsabilità sullAmministrazione è
realizzabile con atto formali scritti, indirizzati al
Direttore Generale e al Direttore Sanitario, con i quali si fa rilevare lo stato di
pericolo al quale dà luogo la carenza lamentata.
A tanto dovrebbe provvedere il Dirigente del Servizio Infermieristicosu sollecitazione
dellinfermiere coordinatore della camera operatoria.
Però appare anche ben evidente che il giudizio di dare corso ad un intervento chirurgico,
sotto il profilo della opportunità con
riferimento allincidenza della carenza di collaborazione infermieristica, è
affidato non secondariamente anche ai medici e,
insieme ad essi, ripetiamo, al Dirigente del Servizio
Infermieristico, istituito dagli artt. 5 e 6 della legge 10.08.2000, n° 251,
e in via gradata, al coordinatore ovvero caposala della
stessa camera operatoria.
Si ribadisce che la presente risposta al quesito avanzato da Spiotta, è stata
possibileformularla in via generale e astratta,
così come è il quesito, in quanto in mancanza di qualsiasi dato relativo alle
condizioni del caso concreto non si può
riferire allo stesso in modo specifico.
Essa, però, contiene comunque i principi con i quali è possibile valutare il caso;non
omettendo di aggiungere che qualora
saranno comunicate tutte le notizie ed i dati concreti, la risposta potrà essere
adeguata.
Il
Presidente
Carlo CELENTANO
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